L’art. 84 del disegno di legge della Finanziaria prevede che il 50% del TFR (abbreviazione di T'ho Fregato i Risparmi) maturato a partire dal 1 gennaio 2007 e che il lavoratore lascia in azienda anziché dare ai fondi pensione, il cosìdetto ‘inoptato’, vada all’INPS in un apposito fondo che finanzia investimenti e opere pubbliche.
Parliamo di circa 6 miliardi di euro all’anno (11.560 miliardi di lire),
- il 17,8% dell'intera Finanziaria,
- e il 30% dei (finti) tagli.
Sono assolutamente contrario, e nel mio commento, dopo i fatti, do le motivazioni.
I fatti
Art. 84 del disegno di legge della Finanziaria
Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole “1° gennaio 2008” e “31 dicembre 2007” sono sostituite rispettivamente da “1° gennaio 2007” e “31 dicembre 2006”.
2. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, che viene gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di corrispondente ai versamenti di cui al comma 3, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
3. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 2, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari al 50 per cento della quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al medesimo comma 2, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
4. Le modalità di attuazione dei commi 2 e 3 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui al comma 8, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alla previdenza complementare, derivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dalla presente legge, nonché dagli oneri di cui al comma 9, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco n. 1, al finanziamento dei relativi interventi, nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 6.
6. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono trimestralmente accertate le risorse del predetto Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 5.
7. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 5, nei limiti ivi specificati sono accantonati e possono essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle Autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo ed alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi dello stesso comma 5 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del Programma Italiano di Stabilità.
8. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole “conferito alle forme pensionistiche complementari” sono aggiunte le seguenti: “e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”. Al medesimo articolo 10, il comma 3 è soppresso.
9. Ai fini della realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli
alle forme pensionistiche complementari nonché per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.
10.L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al fondo per l’erogazione del TFR”. “
1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” istituito presso la Tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo.
L'onere derivante dal presente comma è valutato in 455 milioni di euro per l’anno 2008 e in 530 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.”
Relazione tecnica - Percentuali ipotizzate di flussi di TFR per tipologia di destinazione a seguito della disposizione in esame:
Flusso TFR (stima) 18,9 miliardi
Accantonamento in azienda 6 miliardi (31,7%)
Contributo in Fondo presso Tesoreria 6 miliardi (31,7%)
TFR versato a fp a seguito decreto legislativo n. 252/2005 e provvedimento in esame 6,9 miliardi (36,5%)
Commento
Spamming previdenziale
Il cittadino/consumatore, grazie al decreto Bersani, può giustamente decidere se comprare l’aspirina nella farmacia sotto casa o al supermercato, e mi sono espresso a suo tempo a favore.
Lo stesso cittadino, quando invece veste il cappello del lavoratore/risparmiatore non è invece libero di scegliere cosa fare dei suoi risparmi: o li dà a un fondo pensione, oppure ne dà il 50% all’azienda in cui lavora e il 50% allo Stato, che li userà per finanziare spesa pubblica.
Se il lavoratore volesse lasciare tutto il TFR nell’azienda in cui lavora, non potrà farlo e questa è una norma adatta all’ex Unione Sovietica e Cuba, non all’Italia.
E’ spamming previdenziale, perché in caso di silenzio assenso (cioè se il lavoratore entro 6 mesi non dice se aderisce ai fondi pensione) il 50% va allo Stato, senza che il cittadino/lavoratore lo abbia espressamente autorizzato (opt-out). Da notare che anche la riforma Maroni prevedeva anch’essa un fondo all’INPS, ma per maturare una pensione integrativa, non per finanziare la spesa!
Io sono per la libertà di scelta in ogni aspetto della vita del cittadino, non solo per le aspirine, per cui la norma va modificata in modo che il lavoratore dica chiaramente cosa vuole fare (opt-in) dei suoi sudati risparmi, con 4 opzioni:
- fondo pensione,
- azienda,
- INPS (Stato)
- se stesso (in fondo sono soldi del lavoratore, è giusto che possa anche averli lui).
Deve essere il cittadino a decidere, non i politici e sindacati al suo posto.
Esproprio ai proletari
Una parte della sinistra effettuava degli espropri proletari; c’è stata una evoluzione e ora invece si fa l’esproprio ai proletari, perché i soldi del TFR (18,9 miliardi all’anno) sono dei lavoratori, non dei partiti e dei sindacati, che hanno arbitrariamente deciso di appropriarsi (e gestire e spendere) metà del TFR che non andrà ai fondi pensione; fra l’altro questa cosa non c’era nel programma dell’Unione, per cui tutti i lavoratori che hanno votato per il centro-sinistra non lo sapevano.
Perché Prodi non lo disse nel faccia a faccia con Berlusconi?
Cosa è cambiato in pochi mesi?
Falso in bilancio stereofonico
Il TFR è un debito che l’azienda ha nei confronti dei dipendenti (e infatti nello stato patrimoniale del bilancio sta al passivo); come mai invece se passa allo Stato non è più un debito, ma addirittura un’entrata, che è sfacciatamente classificata come taglio di spesa?
Se un impresa privata facesse così, sarebbe giustamente incriminata per falso in bilancio per 2 motivi:
- perchè lo considera entrata,
- perchè lo classifica fra i tagli.
E’ possibile fare causa al Governo per falso in bilancio?
Nel Governo, a cominciare dal presidente del consiglio, ci sono professori di economia, di scienza delle finanze, economisti, ex membri della banca centrale europea, possibile con non lo sappiano?
Anche se Eurostat dirà che è tutto legale, rimane nella sostanza un gigantesco inganno.
Si sente spesso dire che dirigere un’azienda è cosa diversa rispetto a governare un paese; infatti se uno dirigesse un’azienda facendo cose tipo questa, rischierebbe grossi guai e richieste di risarcimento danni da parte degli azionisti; se invece lo fa un politico con i conti pubblici, passa per statista e risanatore.
Misteri della vita.
La morte dei fondi pensione integrativi e una mazzata per i giovani
Molti giovani (non sanno che) andranno in pensione con circa il 30/40% dell’ultimo stipendio; la riforma Dini del 1995 prevedeva lo sviluppo del secondo pilastro, cioè la previdenza integrativa con i fondi pensione. La relazione tecnica prevede che solo il 36,5% del TFR andrà ai fondi pensione, il resto metà alle aziende e metà ai privati.
Ogni euro in più ai fondi pensione, sono 50 centesimi in meno al fondo INPS, per cui in futuro i governi saranno tentati di non incentivare lo sviluppo dei fondi pensione e si crea un bel conflitto di interessi fra il governo e i lavoratori, anche quelli che lo hanno votato.
Inoltre una parte di lavoratori potrebbero decidere di boicottare il fondo pensione reputando che è meglio dare il 50% all'INPS, visto che è poco probabile che lo Stato fallirà, pur sapendo di avere rendimenti minori.
Invece il programma dell'Unione diceva di proseguire nella riforma Dini con il secondo pilastro.
Considerazioni
La mia contrarietà dipende dal fatto che:
- non c’è piena libertà di scelta per il lavoratore,
- non era nel (voluminoso e enciclopedico) programma dell’Unione,
- il Governo può anche prendere il 100% del TFR, ma deve dirlo ai lavoratori prima del voto, non dopo,
- si da la mazzata finale ai fondi pensione e ai giovani, non facendo sviluppare un moderno mercato finanziario,
- non è un entrata ma un debito (e inotre l’hanno messa fra i tagli),
- le aziende avranno anche un aggravio di costo, perché il TFR costa circa il 3% alle aziende, che dovranno invece prendere quei soldi dalle banche, pagando in media il 6%; ma poiché gli interessi passivi non sono deducibili ai fini IRAP, ci si paga sopra anche l’IRAP, a suo volta indeducibile ai fini IRES; è vero che è prevista una compensazione, ma dal 2008, 6 mesi dopo; inoltre, con i nuovi criteri di Basilea 2 ci saranno aziende, soprattutto piccole, alle quali verrà negato il maggior credito, oppure costerà molto di più,
- le aziende dovranno pagare ogni mese all'INPS la quota di TFR maturato; almeno potevano farlo trimestrale o con saldo e acconto, invece si usano le aziende e i lavoratori come un Bancomat senza PIN per finanziare la spesa pubblica, spesso clientelare e improduttiva,
- poichè al peggio non c'è mai fine, il comma 3 prevede che le anticipazioni e il pagamento del TFR giacente presso lo Stato e che spettano al lavoratore saranno anticipate dalle aziende, che potranno poi rifarsi con conguaglio; ma c'e' la fregatura, perchè l'anticipo e il pagamento sono anche di migliaia o decine di migliaia di euro (dipende dall'anzianità di servizio del lavoratore), per cui l'azienda anticipa al lavoratore dei debiti che lo Stato deve pagare, impiegando poi mesi o anni per riaverli (perchè il conguaglio mensile è su importi più bassi, essendo sulla quota di TFR maturata nel mese); ciò creerà un ulteriore squilibrio finanziario, con aumento di costi (interessi+IRAP+IRES); ma perchè mai devono essere le aziende a anticipare quei soldi? Il lavoratore li chieda allo Stato, verso il quale ha un credito.
Questa norma è secondo me una bella bomba a orologeria messa sotto il sedere delle imprese.
Cosa ha che fare tutto ciò con "lo sviluppo, il rigore e l'equità", parole ogni giorno sulla bocca dei leader del centro-sinistra e del sindacato, rimane per me umile e misero mortale un inspiegabile e impenetrabile mistero.
Webliografia:
Governo: Testo della legge Finanziaria
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