L’art. 5 del decreto Bersani sulle liberalizzazioni riguarda i farmaci generici senza ricetta medica, che possono essere venduti nei supermercati e con sconto libero.
I fatti
Art. 5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita' previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu' farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola: «distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale».
Commento
Premessa: gli iscritti all’ordine dei farmacisti sono circa 70.000 e le farmacie circa 16.000.
Vendita nei supermercati, in appositi spazi
I commi 1) e 2) stabiliscono che i farmaci generici (quelli senza ricetta medica)
- possono essere venduti nei supermercati,
- in appositi spazi,
- alla presenza di un farmacista iscritto all’albo e
- non sono soggetti a concorsi o premi.
Sono a favore, il cittadino/consumatore avrà una maggiore libertà di scelta e a prezzi più bassi (così come ad esempio la pasta costa meno al supermercato rispetto al droghiere sotto casa). Chi vuole andare a comprare quei farmaci in farmacia è libero di farlo.
Secondo me è anche superfluo che ci sia un farmacista, in Inghilterra a in America si vendono i farmaci generici senza assistenza; a questo proposito ho sentito, sia da parte di farmacisti che di politici, l’obiezione che il cittadino ne avrebbe un danno perché acquisterebbe troppi farmaci e non saprebbe come e quali usare.
Secondo la mia esperienza, questa obiezione non regge; quando vado in farmacia e chiedo un farmaco generico (ad esempio l’aspirina), nessun farmacista mi ha mai chiesto perché la volevo, che problema avessi, etc. Inoltre, se avessi fatto il giro delle farmacie del quartiere ognuno me ne avrebbe vendute 1-2 scatole, senza fare domande.
E il pensare che uno vada al supermercato, compri 5-10 scatole di aspirina per poi prenderle a mo’ di insalata si commenta da sola…
Sconto libero
Il comma 3 prevede lo sconto libero, a condizione che sia esposto e che sia applicato a tutti. Viene quindi eliminato lo sconto massimo del 20% che esisteva precedentemente. Sono favorevole, in questo modo si può innescare una maggiore concorrenza e di conseguenza diminuire i prezzi per il consumatore.
Titolarità delle farmacie
Il comma 5 prevede una maggiore libertà nella titolarità delle farmacie, cadendo, fra l’altro, il divieto di rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Inoltre un singolo farmacista può essere titolare di più farmacie, il che può dar luogo a economie di scala (che esistono in molti settori del commercio).
Superamento del principio ereditario
Il comma 7 abroga la norma che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo. Se il principio per essere titolare di una farmacia è l’iscrizione all’albo, allora mi sembra giusto che gli eredi possano avere la farmacia solo per alcuni anni (tempo di organizzarsi) e non più per 10 o oltre, come avveniva adesso.
Liberalizzare il numero delle farmacie
Un'altra considerazione è che, oltre a permettere la vendita nei supermercati, andrebbe anche liberalizzato il numero delle farmacie, incrementandolo in modo che aumenti la concorrenza fra le farmacie, cosa che invece questo decreto non fa, come proposto dal Movimento nazionale dei liberi Farmacisti.
Da notare, come ho scritto nelle premesse, che si sono 16.000 farmacie e 70.000 farmacisti iscritti all’albo, la maggior parte dei quali non può aprire una farmacia e o è dipendente di una farmacia (e da domani di un supermercato) o è disoccupato.
Come segnalato dall'Antitrust, a causa del limite numerico imposto per legge delle farmacie in rapporto agli abitanti (1 ogni 3.500 abitanti), nell'80% dei comuni italiani (quelli fino a 7.500 abitanti, che sono 6.636 con 15.466.606 abitanti, pari al 27% della popolazione) ci può essere una sola farmacia, il che crea tanti monopoli locali a scapito del consumatore.
Il mio giudizio complessivo su queste norme è positivo, sempre che tutto ciò poi si concretizzi in prezzi più bassi per il consumatore. Sono state recepite varie raccomandazioni dell'Antitrust, che trovi nella webliografia.
Non ho idea se ci siano altre cose importanti che è possibile fare in questo settore per raggiungere il risultato.
Vantaggi per il cittadino/consumatore
- Maggiore libertà di scelta sul dove acquistare
- Maggiore concorrenza e prezzi più bassi
Webliografia:
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
ISCRITTI AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI dal 1985 al 2005
Istituto Bruno Leoni: le farmacie e la vera liberalizzazione, di Pietro Marino
Federfarma: La presenza delle farmacie sul territorio
Antitrust (AS326): rivedere norme su distribuzione farmaci e sulla proprieta' delle farmacie per agevolare la riduzione dei prezzi
Antitrust (AS312): modalità di accesso ai farmaci di automedicazione, si' ai farmaci da banco nei distributori self-service
Antitrust (AS300):disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, giuste le finalita' ma occorre eliminare i vincoli ai prezzi e il tetto agli sconti, ed estendere la vendita dei medicinali anche alla grande distribuzione
Antitrust (AS144) : segnalazione: regolamentazione degli esercizi farmaceutici, le norme sulle farmacie falsano la concorrenza
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